L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15 del 13 giugno 2020, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020.

Destinatari del contributo a fondo perduto COVID-19 sono “… i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al TUIR …”.

L’ambito soggettivo ricomprende, pertanto, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, “titolari di partita IVA”. Si tratta, in particolare:

  • degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • dei soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa;
  • degli enti e società indicati nell’art. 73, c. 1, lettere a) e b) del TUIR;
  • delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lett. d) del c. 1, dell’art. 73 del TUIR;
  • degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del c. 1, dell’art. 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • delle persone fisiche e delle associazioni di cui all’arti. 5, c. 3, lett. c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.

Rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina anche le società tra professionisti.

La norma non prevede distinzioni in ordine al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari; pertanto, rientrano nell’ambito soggettivo della disposizione anche i soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e ss. della L. 190/2014.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, nonché:

  • agli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, ai comuni, alle unioni di comuni, ai consorzi tra enti locali, alle associazioni e agli enti gestori di demanio collettivo, alle comunità montane, alle province e alle regioni (enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR);
  • agli intermediari finanziari, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione non finanziaria ed assimilati (soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR);
  • agli enti e delle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o agrario, come, ad esempio, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 del TUIR, lettere i) e l);
  • a coloro “che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020”;
  • ai lavoratori dipendenti. Le persone fisiche, che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o siano titolari di reddito agrario, che contestualmente possiedono lo status di “lavoratore dipendente”, possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 - fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti - in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso. Ciò vale anche nel caso di soci lavoratori dipendenti. Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della medesima, quest’ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, sussistendone gli ulteriori requisiti.

Tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi di un soggetto persona fisica che esercita un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) e che contestualmente abbia lo status di pensionato;

  • agli esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996;
  • ai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23.2.2020, iscritti alla Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23.2.2020 e iscritti alla Gestione separata (art. 27, D.L. 18/2020);
  • ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro (art. 38, D.L. 18/2020).

La fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 è destinata al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un’attività ammissibile alla fruizione del contributo (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti). Per tali soggetti, per determinare la soglia dei ricavi e la riduzione del fatturato rispetto al periodo d’imposta 2019, è necessario fare riferimento, rispettivamente, alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto.

Nel caso in cui un soggetto esercita attività d’impresa (o sia titolare di reddito agrario) e contestualmente rientri in una delle categorie di esclusione prevista al c. 2 dell’art. 25 del decreto Rilancio, lo stesso può comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 in relazione alle attività ammesse al contributo stesso (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti). Per determinare la soglia dei ricavi è necessario fare riferimento alla somma di ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo. Detta regola vale anche ai fini del calcolo della riduzione del fatturato.

La circolare 15/2020 chiarisce, inoltre, in maniera puntuale e dettagliata quali siano i requisiti necessari per ottenere il beneficio, le modalità di calcolo del contributo, la natura dello stesso e il concorso alla formazione del reddito, le modalità di fruizione e la compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.