Contributo di solidarietà: spetta ai calciatori e non alle società sportive
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei CDL, con il parere n. 17 del 18/08/2011, ha precisato che il contributo di solidarietà previsto dal DL 138/2011, spetta ai calciatori e non alle società sportive dato che nel rapporto che intercorre tra lo sportivo e il fisco l’obbligo di versare le imposte spetta al contribuente.
Alla predetta conclusione si giunge sia per espressa previsione di legge (infatti nell’art. 2 del DL 138/2011 viene utilizzata l’espressione “contributo di solidarietà a carico dei contribuenti” ) sia perché il contributo è deducibile dal reddito complessivo che gli stessi calciatori dichiarano al fisco italiano. Caratteristica questa che distingue in modo assoluto il contributo dall’IRPEF.
Non va in ogni caso dimenticato che il contributo di solidarietà trova applicazione non soltanto sul compenso che il calciatore percepisce dalla società sportiva, ma sull’intera ricchezza derivante anche da altri introiti come i redditi da fabbricati e le sponsorizzazioni.
E’ opportuno però evidenziare che tra calciatore e società sussiste un rapporto contrattuale che può determinare situazioni differenti a seconda della clausola economica indicata in contratto.
Si possono individuare tre casi:
1 – le parti hanno indicato in contratto una somma lorda (pur avendo concordato una somma netta da erogare): in questo caso il contributo rimane a carico del calciatore;
2 – le parti hanno indicato nel contratto sia la somma netta (a titolo indicativo e non sostanziale) che lorda: in questo caso il contributo rimane a carico del calciatore;
3 – le parti hanno indicato solo la somma netta. Il contributo ha natura straordinaria e come tale rimane a carico del calciatore. Sarebbe spettato alla società sportiva se fosse stato qualificato dal legislatore come un’aggiunta di aliquota IRPEF.
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