Contributo baby sitting fruibile ancora solo da chi ha presentato la domanda entro il 31 dicembre 2018
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 3/04/2019 n.1353, ha precisato che la mancata proroga con la Legge 145/2018 del contributo per i servizi di baby sitting e per i servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, c. 24, lett. b) della L. 92/2012, ha reso impossibile fruire ancora dell’incentivo nel 2019.
Potranno invece continuare a beneficarne coloro che hanno presentato l’istanza entro il 31/12/2018.
Questi ultimi possono usufruire dei servizi di baby sitting entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiarare le stesse nel Libretto Famiglia entro il 29 febbraio 2020.
A tal proposito l’INPS precisa che se alla predetta data del 31 dicembre 2019, residuassero mesi interi di beneficio non fruito, gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale.
Inoltre l’INPS ribadisce che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione.
Ne consegue che la procedura del Libretto Famiglia, a partire dal 31 dicembre 2019, bloccherà la possibilità di fruire del contributo in oggetto, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.
Invece in merito al contributo per i servizi per l’infanzia, l’INPS precisa che il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido potrà essere fruito fino alla data del 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi a tale termine.
Anche in questo caso però gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine suddetto saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.
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