L’Inps, con il messaggio n. 21827 del 27 agosto 2010, ha reso noto che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, l’iscrizione a ruolo dei contributi e premi previdenziali di artigiani e commercianti, nonché gli interessi e le relative sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

I contributi dovuti sulla quota di reddito che eccede il minimale riferiti al periodo di imposta 2006 che, a seguito della notifica della Comunicazione di irregolarità e degli atti di accertamento, non risultano versati all’Amministrazione Finanziaria, a partire dal mese di luglio, sono stati richiesti ai contribuenti con cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate.
Le cartelle e gli eventuali provvedimenti, possono essere visualizzati attraverso la procedura “Punto Fisco” > Servizi di consultazione > Informazioni sul contribuente > Dati delle riscossioni - sub Ruoli e Provvedimenti. tenuto conto che l’Ente impositore è l’Amministrazione Finanziaria, i chiarimenti sulle somme richieste potranno essere forniti ai contribuenti direttamente dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate che risultano indicati nella cartella, sezione “Dettaglio Addebiti”.
L'INPS fa presente che a tali Uffici devono essere indirizzate tutte le eventuali contestazioni dirette ad ottenere l’annullamento del ruolo, a seguito delle verifiche svolte dal medesimo ufficio, ovvero lo sgravio della cartella, nel caso in cui il pagamento della somma richiesta sia avvenuto anteriormente all’iscrizione a ruolo.
Se il versamento è stato già effettuato direttamente all’Inps, l’interessato dovrà richiedere il rilascio di apposita certificazione attestante l’intervenuta regolarizzazione sulla base del reddito verificato dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine, dall’applicazione Artco-Web, attraverso la funzione gestione del credito > posizione debitoria > verifica situazione debitoria, dovrà essere emesso “l’estratto debitorio” che riporta il valore del reddito denunciato all’Istituto e l’importo della contribuzione versata.
Con tale documento, timbrato e sottoscritto, unitamente alla copia del modello F24, il contribuente potrà richiedere al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate lo sgravio dell’importo della cartella di pagamento corrispondente al versamento della contribuzione effettuata. Le eventuali somme versate che, a seguito dell’adozione dei provvedimenti di sgravio, dovessero risultare a credito del contribuente saranno rimborsate dall’Agente della Riscossione.
Il contribuente che propone opposizione al Giudice del lavoro avverso gli addebiti della cartella di pagamento, può ottenere, in sede giudiziale, la sospensione della cartella per gravi motivi. Il provvedimento di sospensione adottato dal Giudice dovrà essere notificato a cura del contribuente, per i successivi adempimenti di competenza, all’Agente della Riscossione.
Resta esclusa la possibilità da parte del contribuente, a seguito di ricorso amministrativo proposto alla sede Inps, di richiedere la sospensione, in via amministrativa, della cartella di pagamento. Il contribuente potrà provvedere al pagamento degli importi addebitati con la cartella, anche in forma dilazionata. La relativa domanda dovrà essere inoltrata al competente Agente della Riscossione al quale spetta la valutazione in ordine alla sua concessione.