Contributi per il fondo integrativo di previdenza e TFR
A cura della redazione
La Suprema Corte, con la sentenza 2/11/2001 n.13558, ha affermato che i trattamenti pensionistici integrativi aziendali, hanno natura giuridica di retribuzione differita della prestazione lavorativa (avendo natura di corrispettivo) e come tale deve essere inclusa nella base di calcolo per l'indennità di anzianità ed il trattamento di fine rapporto.
Quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione trova conferma nell'art. 2120 c.c. che stabilisce espressamente che la retribuzione annua utile per il calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale (escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese).
Pertanto i contratti collettivi non possono escludere dal calcolo del TFR gli importi versati dall'azienda con carattere di continuità a titolo di contributi per la pensione integrativa, avendo questi carattere retributivo.