La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3171 dell’11 febbraio 2013, ha stabilito che, anche in materia contributiva previdenziale, vale il principio, consolidato in materia tributaria, secondo cui non è nulla la cartella esattoriale per mancata indicazione del responsabile del procedimento ove riferita a ruolo consegnato prima dell’1 giugno 2008.
In questo caso, pur in presenza di violazione dell'art. 7, comma 2, lett, a) della L. n. 212 del 2000, va esclusa la nullità della cartella sul rilievo che l'art. 36, comma 4-ter, del DL n. 248 del 2007, conv. in L. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; è, altresì, esclusa l’annullabilità, per essere la disposizione di cui all'art. 7 L. n. 212 del 2000 priva di sanzione.