L'Inps fornisce le istruzioni operative per il calcolo della contribuzione dovuta in relazione al saldo anno 2002 e all'acconto anno 2003 (circ. n. 85 del 12/05/2003).
Termini di versamento - I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e, quindi, per il corrente anno, entro il 20 giugno 2003 (ovvero entro il 21 luglio con la maggiorazione dello 0,40%-codici API o CPI) ed entro il 30 novembre 2003 (seconda rata di acconto).
Rateizzazione - La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile; la prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti) con termine della rateizzazione entro il mese di novembre.
Alle somme dovute dovranno essere sommati gli interessi in misura dello 0,50% mensile; i codici da utilizzare per il versamento degli interessi sono ancora l' API o il CPI.
Compensazione - L'eventuale importo risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2003 può essere portato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione del rigo RX6 del quadro "RX" del predetto modello UNICO 2003.