Contributi in Italia se lo smart working all’estero è inferiore al 50%

L’Anpal, con il comunicato del 12 gennaio 2024, ha reso noto che il 28 dicembre 2023 il Ministero del lavoro ha aderito all’accordo quadro sull’applicazione dell’art. 16, comma 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di legislazione applicabile in caso di telelavoro transfrontaliro nell’UE, nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera, entrato in vigore, per alcuni Stati, già dal 1° luglio u.s.

Nel dettaglio, l’accordo quadro, denominato Framework Agreement on the application of Article 16 of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework, eleva dal 25% al 50% la percentuale di tempo di lavoro da remoto complessivo che deve essere svolto dal lavoratore nel paese di residenza al fine di continuare a versare i contributi previdenziali nel Paese in cui ha sede l’impresa, rendendo in questo modo meno frequente l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Paese di residenza.

In sostanza, i dipendenti che svolgono lavoro da remoto transfrontaliero (es: in Francia) potranno richiedere il modello A1 ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004 al fine di mantenere l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Paese in cui ha sede il datore di lavoro (es: in Italia) purché svolgano la propria attività da remoto nel Paese di residenza (es: Francia) per meno del 50% del proprio tempo di lavoro complessivo.

Entrando nel dettaglio, l’Accordo si applica ai dipendenti assunti da aziende aventi sede legale in uno Stato Membro (es: Italia) che tuttavia risiedono e lavorano da remoto (anche parzialmente) in uno Stato Membro diverso (es: Francia). Questi lavoratori potranno continuare a versare i contributi previdenziali nello Stato Membro in cui ha sede il datore di lavoro (es: Italia), sempreché non si trovino in una delle seguenti situazioni:

- esercitano abitualmente un'attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza e/o

- esercitare abitualmente un'attività in uno Stato diverso da quelli indicati al comma 1 e/o

- sono lavoratori autonomi.

L’applicazione dell’esenzione avviene richiedendo il Modello A1 nello Stato di appartenenza che ha una validità massima di tre anni, con possibilità di proroga.

Al 16 gennaio 2024, hanno aderito all’accordo quadro i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lichtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia.