L’INPS, con il messaggio 3688/2017, ribadendo che il termine del 30 settembre p.v., per la presentazione della domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo svolgimento di cariche sindacali ovvero pubbliche elettive, ha natura decadenziale, ha precisato che la documentazione richiesta a corredo della domanda potrà essere integrata anche successivamente.

L’istituto previdenziale era già intervenuto sull’argomento con il messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017, fornendo istruzioni in merito all’istruttoria delle domande di accredito figurativo per i periodi di aspettativa fruita per incarichi politici o sindacali.

In particolare aveva precisato che la domanda di accredito in esame deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Anche per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.