Contributi comunali alle aziende milanesi colpite dal lockdown che assumono
A cura della redazione
Il Comune di Milano, con la Determina dirigenziale n. 7907/2020 ha messo a disposizione contributi per le micro imprese di vicinato e prossimità dei settori economici più colpiti dall’emergenza Covid-19 al fine di favorire l’occupazione e il rilancio delle attività economiche.
Le linee guida sono state approvate con la Delibera di Giunta Comunale n. 834 del 24/07/2020.Più precisamente i destinatari del contributo sono le micro imprese dei settori economici più colpiti dall’emergenza Covid-19 con unità locali nel Comune di Milano che rientrano in una delle seguenti categorie: attività commerciali al dettaglio in sede fissa; servizi alla persona; attività dei servizi di ristorazione, strutture ricettive e agenzie di viaggio.
Tali attività devono aver osservato un periodo di chiusura obbligatoria dell’esercizio commerciale al pubblico di almeno 56 giorni in adesione alle disposizioni governative e regionali; inoltre devono rientrare nella classificazione ATECO prevista dall’avviso pubblico e devono avere un numero di lavoratori occupati nell’impresa non superiore a 5 (FTE - full time equivalent) alla data del 01/06/2020.
I contributi comunali possono coprire le spese effettivamente sostenute dall’impresa a titolo di retribuzione fissa e continuativa come previste dai rispettivi CCNL e a titolo di contributi previdenziali e assicurativi a carico dell’impresa per prestazioni di lavoro relative a rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 01/06/2020 ed entro il 31/12/2020 con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi o con contratti di apprendistato.
Riguardo alla misura dell’incentivo, il contributo massimo che può essere assegnato a ciascuna impresa può arrivare al massimo a € 20.000,00, a copertura delle spese sostenute per rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time. Mentre il contributo massimo sarà di € 15.000,00, a copertura delle spese sostenute per rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi e per contratti di apprendistato full time.
I contributi alle imprese saranno assegnati nella misura dell’80% della spesa presunta e saranno erogati nella misura dell’80% della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.
Per fruire dei contributi comunali le aziende interessate devono presentare la domanda in via telematica a far tempo dal 27/10/2020 e non oltre le ore 12:00 del 30/12/2020 - pena esclusione dalla procedura – al seguente indirizzo: www.comune.milano.it – Bandi di concorso – Contributi.
La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 12.00 del 30/12/2020 e non consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.
La compilazione on line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività e dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (legale rappresentante/titolare dell’impresa).
Il richiedente dovrà scaricare e stampare la domanda, applicare la marca da bollo da € 16.00 e annullarla, compilare in ogni sua parte, sottoscrivere e caricare nel sistema.
La presentazione delle istanze prevede due distinti step di consegna, al termine dei quali l’Amministrazione procederà alla valutazione delle domande e all’assegnazione dei contributi per le istanze ritenute valide.
Il primo step di consegna entro lunedì 16/11/2020, mentre il secondo entro giovedì 30/12/2020
I beneficiari dei contributi saranno individuati entro il 31/12/2020.
Riguardo all’erogazione del contributo il Comune di Milano procederà alla liquidazione in 2 fasi. Contestualmente al provvedimento di assegnazione del contributo potrà essere erogato su richiesta delle Imprese partecipanti un acconto pari al 20% del contributo assegnato; in ogni caso l’acconto potrà essere erogato solo ad avvenuto superamento del periodo di prova da parte del lavoratore assunto.
La quota restante sarà erogata a saldo, decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, previa rendicontazione delle spese, documentate e quietanzate, sostenute per la conduzione del rapporto di lavoro.
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