I contributi alla Cassa professionale calcolati solo sui proventi derivanti dalla specifica professione
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 15/11/2017 n.27125, ha deciso che il contributo dovuto alla Cassa professionale deve essere determinato in relazione al reddito professionale netto del professionista, ossia quello strettamente inerente all’esercizio della sua professione.
Ne deriva che sono esclusi dal contributo previdenziale gli altri redditi non direttamente riconducibili alla specifica professione, come già affermato in passato con le sentenze 4057/2008 e 11472/2010. Più precisamente, in quell’occasione, la Suprema Corte ha ritenuto che in tema di contributi previdenziali dovuti dai professionisti, non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dal professionista, ove questo non sia direttamente collegabile all’esercizio dell’attività libero professionale per la quale vi è stata l’iscrizione in appositi albi o elenchi, essendo insufficiente tale iscrizione, pur necessaria per l’esercizio dell’attività, a determinare la nascita dell’obbligo contributivo. Ne consegue che, qualora un soggetto iscritto partecipi a società, svolgente attività rientrante in quella per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi, l’obbligazione contributiva è configurabile solo nell’ipotesi in cui risultino compensate attività obiettivamente riconducibili all’esercizio della professione.
Nel caso in esame un geometra, oltre a svolgere la sua professione, svolgeva contemporaneamente anche l’attività di amministratore di condominio, per la quale percepiva un compenso.
La Cassa dei geometri ha emesso una cartella esattoriale nei confronti del geometra, ritenendo che i contributi previdenziali e assistenziali alla stessa dovuti, dovessero essere calcolati anche sui proventi derivanti dall’attività di amministratore di condominio.
Il geometra ha così promosso opposizione avverso la stessa cartella. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, mentre la Corte d’appello, essendo di diverso avviso, ha accolto il gravame del professionista, sostenendo che i proventi derivanti dall’attività di amministratore di condominio non rientrano nel concetto di reddito professionale e non vanno quindi sottoposti al contributo soggettivo spettante alla Cassa dei geometri. Questo perché il contributo professionale deve essere determinato in relazione al reddito professionale strettamente inerente all’esercizio della professione, mentre i redditi derivanti dall’attività di amministratore di condominio non sono direttamente ricollegabili alla professione di geometra.
La Corte di Cassazione, ha ritenuto fondata la pronuncia dei giudici di secondo grado, evidenziando che spetta alla Cassa professionale provare quali tra i redditi dichiarati ai fini fiscali come professionali derivino dall’attività di geometra e pertanto sono da assoggettare a contribuzione previdenziale ex lege 773/1982.
Inoltre, sostengono i giudici di legittimità, ai fini dell’imponibilità contributiva, non basta una semplice connessione soggettiva, ma neppure è sufficiente una eventuale connessione di natura intellettuale.
Occorre invece una connessione necessaria tale per cui l’attività professionale, da cui derivano i proventi da assoggettare alla contribuzione in discorso, non possa che essere svolta da un geometra libero professionista o che comunque richieda l’impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche del geometra libero professionista. In tale più ristretta accezione può essere condiviso anche quanto affermato dalle sentenze 24303/2015 e 14684/2013 circa la rilevanza della comune base culturale sui cui le attività si fondano.
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