La Corte di Cassazione, con la sentenza 5/07/2016 n.13668, ha deciso che i contributi che il datore di lavoro versa al Fondo previdenziale aziendale, non avendo il carattere della corrispettività, non possono essere inclusi nella base di computo utile al calcolo dell’indennità di anzianità e del TFR.

Nel caso esaminato dai Giudici di legittimità, un lavoratore aveva presentato ricorso al Tribunale del lavoro affinché venisse ricalcolata l’indennità di anzianità e il TFR, includendovi nella base di calcolo anche la retribuzione accantonata e accreditata dal datore di lavoro su un conto previdenziale dell’azienda (conto previdenziale della BNL).

Nel primo grado di giudizio, il lavoratore è risultato soccombente, ma in grado di appello la sua domanda ha ricevuto parziale accoglimento poiché i giudici hanno riconosciuto la natura retributiva del contributo versato al Fondo pensione richiamando l’orientamento giurisprudenziale che in tal senso si era espresso per le contribuzioni versate ai Fondi di previdenza integrative privi di autonomia soggettiva.

La Corte di Cassazione invece ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5157/2015 che ha risolto il contrasto interpretativo insorto in seno alla Suprema Corte e ha riconosciuto natura previdenziale alla contribuzione posta a carico del datore di lavoro per il finanziamento dei fondi di previdenza integrativa prima dell’emanazione del D.lgs. 124/1993 che ha istituito le forme di previdenza complementare, escludendo che detti contributi possano essere inclusi nella base di computo del TFR.

Inoltre i Giudici di legittimità hanno richiamato anche la sentenza delle Sezioni Unite 974/1997 che ha escluso il carattere della corrispettività della contribuzione in questione, evidenziando che dette somme non entrano nella sfera di disponibilità del lavoratore e risultano escluse dall’imponibile fiscale e contributivo, ma assoggettate a contributo di solidarietà.

Mentre devono ritenersi computabili ai fini del TFR i contributi a carico lavoratore dato che si tratta di somme disponibili per il dipendente, trattenute sulla retribuzione effettivamente corrisposta.