Contratto a termine: possibile la proroga per Covid-19 senza osservare i periodi cuscinetto
A cura della redazione

L’INL, con la nota 16/09/2020 n.713, ha precisato che la proroga dei contratti a termine per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta prevista dal Decreto Agosto può avvenire non solo in deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe ma anche in deroga al rispetto dei c.d. periodi cuscinetto previsti dall’art. 21 del D.lgs. 81/2015.
Con i periodi cuscinetto l'INL intende far riferimento al più conosciuto Stop and Go, ossia il periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, che deve essere fatto trascorrere tra un contratto e l'altro se si vuole evitare che il secondo contratto si trasformi in contratto a tempo indeterminato.Inoltre, chiarisce l’INL, il termine del 31 dicembre 2020 si riferisce solo alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo del contratto a termine, con la conseguenza che la durata del rapporto può protrarsi anche nel 2021, fermo restando il limite dei 24 mesi.
Secondo la nota, poiché la norma prevista dal Decreto Agosto è sostitutiva di quella previgente contenuta nel DL rilancio, significa che è possibile adottare una nuova proroga o un nuovo rinnovo agevolato anche se il medesimo rapporto di lavoro è stato già prorogato o rinnovato ai sensi dell’art. 93 del DL 34/2020.
Riguardo alla proroga automatica dei contratti a termine sospesi a causa Covid-19 prevista dall’art. 93, c. 1-bis del DL 34/2020 (ora abrogata dall’art. 8 del Decreto 104/2020) si precisa che il periodo è neutro rispetto al computo della durata massima di 24 mesi. Si ricorda che la disposizione abrogata ha trovato applicazione solo per i contratti a termine scaduti nel periodo 18 luglio 14 agosto 2020.
In merito alla possibilità di stipulare un contratto in deroga assistita presso l’INL oltre i 24 mesi (o diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva), la nota ribadisce che sarà necessario indicare una delle causali di cui all’art. 19, c. 1 e 21 del D.lgs. 81/2015.
Precisazioni hanno riguardato anche i licenziamenti. Più precisamente relativamente alla disposizione che riconosce al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la possibilità di revocare il recesso del contratto di lavoro per GMO purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento, la nota evidenzia che rispetto alla norma previgente che già la prevedeva l’ambito di applicazione adesso viene esteso ai recessi effettuati in tutto l’anno 2020 e non più solo per quelli intervenuti dal 23/02/2020 al 17/03/2020.
Infine viene ribadito che il divieto di licenziamento opera anche per il datore di lavoro che non intende fruire della cassa in deroga, dato che il recesso sarebbe comunque impedito dalla possibilità di accedere all’esonero dal versamento contributivo.
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