Contratto a termine: il lavoratore deve svolgere l’attività che forma oggetto della causale
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 12/09/2018 n.22188, ha deciso che il contratto a termine è legittimo non solo se è stata indicata in modo puntuale e precisa la ragione giustificatrice, ma anche se il lavoratore viene utilizzato nell’ambito e nelle attività indicate ai fini dell’assunzione.
Nel caso in esame un lavoratore aveva impugnato il contratto a tempo determinato stipulato con l’azienda ritenendo che la ragione appositiva del termine non era stata sufficientemente chiarita in quanto le necessità organizzative si sovrapponevano a quelle sostitutive del personale, così risultando differente l’indicazione contrattuale rispetto all’effettivo motivo di assunzione a termine.
La Corte d’appello, riformando parzialmente la decisione del tribunale locale aveva condannato la società a pagare un’indennità omnicomprensiva pari a 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora al saldo.
La società ha proposto ricorso in Cassazione, i cui giudici, richiamando una pronuncia precedente (sent. n. 10033/2010), hanno deciso che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (previste originariamente dal D.Lgs. 368/2001, poi abrogate dal D.Lgs. 81/2015 e adesso reintrodotte dal DL 87/2018, convertito in L. 96/2018 per i contratti di durata superiore a 12 mesi)), che devono risultare specificate in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale (al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto) le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa è chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.
La pronuncia dei giudici di legittimità, pur avendo ad oggetto una disposizione di legge orma i abrogata, è quanto mai attuale, dato che il Decreto Dignità, modificando il Jobs Act, ha reintrodotto le causali per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi.
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