l'assunzione di un invalido mediante il collocamento obbligatorio ai sensi della legge 482/68 deve avvenire con contratto di lavoor a tempo pieno di durata indeterminata.
Nel caso in cui per esigenze aziendali l'assunzione a tempo pieno non sia possibile, l'eventuale stipula del contratto part time necessita del consenso del lavoratore, così come per il contratto a termine e per il CFL.
Infatti, spiega la Suprema Corte (sentenza 22/11/2001 n.14823) la legge 482/68 non consente la datore di lavoro di modellare unilateralmente il contratto di lavoro unicamente sulla base delle sue specifiche esigenze, trascurando i fini sociali e solidaristici che il legislatore ha inteso perseguire.