La Covip, con la risposta di ottobre 2021, ha precisato che il contratto di espansione di cui all’art. 41 del D.lgs. 148/2015, che consente ai lavoratori che si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia o anticipata, di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e fruire di un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, consente di fruire del riscatto parziale della posizione individuale presso il fondo pensione.

La situazione che si genera con il contratto di espansione, infatti, è assimilabile alla mobilità di cui al D.lgs. 252/2005, all’adesione ai piani di accompagnamento alla pensione ex Lege 92/2012 (c.d. esodo incentivato) e alle prestazioni erogate dal Fondo esuberi per i dipendenti del settore del credito. Tutte situazioni queste accumunate dalla tutela dell’iscritto al Fondo pensione in presenza di cessazione del rapporto di lavoro o totale sospensione dell’attività lavorativa.

In sostanza, pur variando, a seconda della normativa di riferimento, i presupposti legittimanti le varie forme di esodo incentivato sopra indicate e le forme di tutela assicurate ai lavoratori esodati, vi sono evidenti elementi di analogia tra le stesse che inducono a trattarle in modo omogeneo.