Contratto di espansione: possibile cumulare l’indennità con i redditi di lavoro
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 24/03/2021 n.48, fornisce le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito alla fruizione del c.d. contratto di espansione di cui all’art. 41 del D.lgs. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, tra i quali che i soggetti interessati possono cumulare l’indennità mensile con eventuali redditi di lavoro dipendente, autonomo o professionale.
Come si ricorderà, sulla base della rinnovata formulazione del comma 1 dell’articolo 41, la possibilità per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, originariamente prevista in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, è stata estesa all’anno 2021.
Il successivo comma 1-bis prevede, esclusivamente per il 2021, che il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Il citato comma 5-bis dell’articolo 41 dispone, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
Riguardo alla procedura, la circolare prevede che il datore di lavoro debba avviare prima di tutto la consultazione con le associazioni sindacali, al fine di stipulare poi il contratto di espansione in sede governativa con il Ministero del lavoro e individuare i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro oppure quelli anziani che possono accedere all’indennità mensile perché prossimi alla pensione. Nel contratto dovranno anche essere indicate le nuove assunzioni che si intende effettuare.
Per i lavoratori anziani la risoluzione del rapporto di lavoro si configurerà come una risoluzione consensuale.
Possono fruire dell’indennità mensile tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, inclusi i dirigenti, che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.
Ai fini dell’accertamento del requisito anagrafico e contributivo per il perfezionamento della pensione si tiene conto anche degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita.
L’indennità mensile non è riconosciuta se la pensione viene conseguita attraverso il cumulo dei periodi assicurativi. Inoltre non spetta per la pensione anticipata c.d. quota 100, per l’opzione donna e per la pensione anticipata dei lavoratori c.d. precoci. E’ invece riconosciuta in favore dei titolari dell’assegno ordinario di invalidità.
Se il contratto di espansione viene sottoscritto da un gruppo di imprese, le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate anche da altre aziende del medesimo gruppo.
Al fine di quantificare la provvista che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS, è necessario che venga comunicato all’Istituto previdenziale l’elenco dei lavoratori interessati al programmi di esodo.
L’INPS provvederà a certificare la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata tenuto conto che l’indennità mensile non potrà essere percepita per un periodo superiore a 60 mesi e che l’ultima data utile di cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla norma è il 30 novembre 2021.
L’INPS inoltre per ciascuna azienda esodante rilascerà anche un prospetto riepilogativo relativo ai lavoratori inseriti nel programma di esodo contenente la data della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata e l’importo dell’indennità mensile.
La circolare ricorda che il datore di lavoro dovrà presentare anche una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità dell’obbligo di versamento della prestazione.
L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di contestuale perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione in due o più forme previdenziali, la misura dell’indennità sarà pari al più elevato degli importi mensili dei trattamenti pensionistici maturati alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
L’indennità mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è assoggettata a tassazione ordinaria.
Infine si segnala che il lavoratore ha l’onere di presentare la domanda di pensione secondo le consuete modalità, dato che non è prevista la trasformazione d’ufficio della prestazione in pensione.
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