Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18 del 17 ottobre 20189, ha chiarito che le imprese, non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni (Titolo I, D.Lgs. 148/2015), che assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, possono accedere solo alle prestazioni di cui al comma 5 (uscita anticipata) dell’art. 41, D.Lgs. 148/2015 e non anche a quelle ex commi 3 e 7 (trattamento di integrazione salariale straordinaria) del medesimo articolo 41.

Allo scopo, si ricorda che la prestazione di cui all’art. 41, c. 5, D.Lgs. 148/2015 consiste in un indennità mensile – erogata dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta – eventualmente integrata dall’indennità NASpI commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.