Il Ministero del lavoro, con la circolare 06/09/2019 n.16, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito al c.d. contratto di espansione regolamentato dall’art. 26-quater della Legge 58/2019 di conversione del DL 34/2019.

Possono ricorrere al contratto di espansione le imprese che hanno un organico superiore a 1.000 unità lavorative e che hanno avviato un processo di reindustrializzazione e riorganizzazione di natura complessa tale che si determini in tutto o in parte una modifica dei processi aziendali, un progresso o uno sviluppo tecnologico dell’attività svolta.

Per la verifica del requisito occupazione è necessario prendere in considerazione i lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data della domanda. Il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale e non ai gruppi di imprese o RTI.

Il processo di formazione e riqualificazione cui tende il contratto di espansione può essere svolto attraverso riduzioni orarie del personale dipendente integrate dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Parte integrante del contratto di espansione è anche il progetto di formazione e riqualificazione rivolto a quel personale che, a causa della modifica dei processi aziendali, del progresso e dello sviluppo tecnologico dell’attività produttiva svolta dall’impresa, risulti in possesso di conoscenze e abilità operative non più adeguate.

Le sospensioni e le riduzioni orarie programmate devono essere indicate in modo distinto per qualifica e profilo professionale e strettamente ricollegate alla formazione programmata.

Inoltre, precisa il ministero, le previsioni del recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie e dalla formazione devono essere nella misura minima del 70%.

Il recupero può avvenire sia presso la stessa azienda, sia presso unità diverse della stessa impresa o di imprese terze.

Il personale che non raggiunge le competenze tecniche conformi al rinnovamento aziendale o alla nuova qualifica professionale sarà gestito attraverso procedure di mobilità non oppositiva.

La circolare evidenzia che il programma di formazione (che è parte integrante del contratto di espansione) deve essere certificato.

Il contratto di espansione è sperimentale per gli anni 2019 e 2020. Potendo essere avviato il prossimo anno, potrà produrre effetti anche nel 2021, ferma restando la durata massima pari a 18 mesi.

Al fine di fruire del contratto di espansione, l’impresa in possesso dei requisiti soggettivi, deve avviare una procedura di consultazione sindacale.

La sottoscrizione dell’accordo sindacale e del contratto deve avvenire in sede governativa alla presenza del Ministero del lavoro.

In tale sede le imprese potranno raggiungere anche un accordo di mobilità non oppositiva (quindi con il consenso esplicito all’uscita anticipata dei lavoratori) che consentirà al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro e riconoscere ai lavoratori un’indennità mensile (eventualmente comprensiva della Naspi) commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS.

I lavoratori interessati all’uscita anticipata potranno essere quelli che: si trovano a non più di 5 anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia o hanno maturato il requisito minimo contributivo oppure si trovano a non più di 5 anni dalla pensione anticipata.

Siglato e depositato l’accordo, la procedura di mobilità si deve concludere con la non opposizione al licenziamento da parte dei lavoratori che vi aderiscono e che devono aver espressamente prestato il loro consenso all’uscita anticipata attraverso la sottoscrizione dell’apposito accordo.

Gli accordi stipulati e l’elenco dei lavoratori che accettano l’indennità devono essere depositati telematicamente.

Il Ministero del lavoro precisa che le eventuali successive riforme pensionistiche non potranno modificare i requisiti per l’accesso alla pensione previsti dalla norma al momento dell’adesione alla procedura di prepensionamento per i lavoratori che aderiscono allo scivolo.

I lavoratori che non possiedono i requisiti per aderire alla scivolo pensionistico e non hanno le qualifiche professionali o le competenze tecniche necessarie all’implementazione delle modifiche dei processi aziendali possono essere coinvolti nel contratto di espansione nella parte che prevede piani di formazione e riqualificazione.

A questi lavoratori si applica una riduzione oraria con trattamento di integrazione salariale straordinaria. Tale riduzione media oraria programmata non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di espansione.

Il contratto di espansione può essere stipulato anche quando l’impresa (con struttura organizzativa articolata in diverse unità produttive) abbia in corso altri ammortizzatori sociali, ivi compresa la procedura di mobilità non oppositiva, ovvero ricorra a riduzioni orarie in settori diversi da quelli coinvolti nel citato contratto.