Contratto di espansione: per il computo dei lavoratori si fa riferimento alla singola impresa
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 25/06/2021 n.2419, facendo seguito alla circolare 48/2021 in merito al contratto di espansione di cui all’Art.41 D.lgs. 148/2015, ha fornito le istruzioni operative per l’avvio della procedura volta ad incentivare l’esodo dei lavoratori anziani, ossia coloro a cui mancano meno di 60 mesi alla pensione di vecchiaia o anticipata.
Prima di tutto viene precisato che l’azienda deve comunicare con l’INPS con il cassetto previdenziale e tramite il PRAT, ossia il portale delle prestazioni atipiche, identificando un referente aziendale che dovrà effettuare le varie comunicazioni.
Nel caso di contratto di espansione sottoscritto da azienda con più matricole, ovvero da un gruppo di imprese o da imprese costituite in stabile organizzazione, e con posizioni contributive presso Strutture territoriali INPS diverse, il contratto e i moduli SC96 afferenti a tutte le aziende interessate devono essere trasmessi a una sola Struttura territoriale INPS, ossia a quella che gestisce la matricola aziendale principale.
Si considera matricola aziendale principale la matricola dell’azienda per la quale nel contratto di espansione è previsto il maggior numero di lavoratori interessati all’esodo, così come indicati nel modulo SC96.
In merito alla verifica del requisito dimensionale (ordinariamente fissato in 1.000 unità, ma per il solo anno 2021 ridotto a 100 dal DL 73/2021), il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa (identificata tramite matricola aziendale o tramite codice fiscale nel caso di azienda con più matricole), anche se questa è articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale.
Al fine di accertare la sussistenza del requisito dimensionale, l’INPS provvederà:
- a calcolare, per ogni singola matricola, il numero dei lavoratori mediamente in forza nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione;
- in caso di azienda con più matricole, a calcolare per tale azienda (codice fiscale) il numero di lavoratori mediamente in forza nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione, effettuando la somma tra i valori calcolati per le singole matricole;
- in caso di gruppo o di stabile organizzazione, a calcolare il numero di lavoratori mediamente in forza nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione, effettuando la somma tra i valori calcolati per le singole aziende (codice fiscale).
Alle aziende interessate all’esodo incentivato (che hanno sottoscritto il contratto di espansione), in possesso dei requisiti, viene assegnato il codice autorizzazione 9J che assume il nuovo significato di “Azienda destinataria del contratto di espansione di cui all’art. 41 comma 5-bis, del dl.gs. 148/15, come modificato dall’art. 1 comma 349 della L.178/20”.
Invece l’apertura di un’apposita posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, cui verrà attribuito il codice autorizzazione 6E, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012 e art. 41 comma 5-bis decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”, dovrà avvenire da parte dell’INPS che ha in carico la matricola esondante solo successivamente al versamento della provvista in unica soluzione o all’accettazione della fideiussione, la cui verifica è in capo alla Struttura territoriale competente.
Per inserire le domande di certificazione del diritto, il referente aziendale accede al “PRAT” previo accreditamento.
Il referente aziendale, nella sezione del menu “Calcolo importo e lettere di certificazione”, seleziona dalla lista dei codici fiscali da elaborare i lavoratori per i quali è stata già emessa una certificazione per il diritto positiva e per i quali intende richiedere la certificazione dell’importo dell’indennità.
Con riferimento a tali soggetti il referente aziendale deve, inoltre, indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel “PRAT”, in relazione alla lista dei codici fiscali elaborati con esito positivo, viene messa a disposizione dell’azienda, per ciascuna posizione, la lettera di certificazione che contiene le seguenti informazioni:
- l’importo mensile lordo della prestazione;
- la decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento a pensione;
- la decorrenza della pensione che coincide con la scadenza dell’esodo;
- il tipo di pensione alla scadenza della prestazione (vecchiaia/anticipata);
- la data di raggiungimento dei requisiti, che coincide con l’obbligo di versare la contribuzione correlata (solo per le prestazioni finalizzate alla pensione anticipata).
Nella sezione “Calcolo importo e lettere di certificazione”, il referente aziendale seleziona i lavoratori per i quali intende concludere la procedura di esodo.
Per ciascun lavoratore devono essere inserite le seguenti informazioni necessarie per il calcolo della contribuzione correlata: la retribuzione imponibile degli ultimi 48 mesi e il numero settimane contributive degli ultimi 48 mesi.
L’azienda, nella sezione del “PRAT” denominata “Scelta metodo di pagamento”, dovrà scegliere tra fideiussione e pagamento in unica soluzione.
Nel caso di opzione per la fideiussione, viene predisposto il fac-simile del documento di fideiussione che l’azienda e la banca (fideiussore) dovranno redigere a garanzia degli obblighi derivanti dal programma di esodo.
Nel caso di opzione per il versamento in unica soluzione viene invece predisposta la lettera di impegno che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda.
L’azienda deve consegnare alla sede INPS presso la quale assolve i propri obblighi contributivi il documento bancario attestante la fideiussione.
La domanda di indennità è presentata esclusivamente dall’azienda in modalità telematica accedendo alla Sezione “Domanda di indennità” del “PRAT”.
Il referente aziendale può inserire nel “PRAT” la domanda di prestazione solo dopo l’acquisizione, da parte della Struttura territoriale competente, della garanzia o del pagamento in unica soluzione.
Il pagamento viene effettuato esclusivamente con valuta al primo giorno bancabile, anche nel caso di prima liquidazione.
La prestazione è corrisposto per 13 mensilità fino alla fine del mese antecedente quello previsto per la decorrenza del trattamento di pensione di vecchiaia o di anticipata.
Unitamente all’ultimo mese di assegno verranno corrisposti i dodicesimi di tredicesima spettanti.
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