Contratto di solidarietà: la riduzione oraria per il singolo lavoratore è pari al massimo al 50%
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 13/06/2014 n.22095, ha precisato che ai fini della fruizione dei contratti di solidarietà di tipo B (art.5, cc 5 e 8 del DL 148/1993 – L. 236/1993), la riduzione annua consentita per ogni singolo lavoratore non può essere superiore al 50%.
La nota ministeriale richiama la circolare 8781/2009 della Direzione Generale dell’Attività Ispettiva che, nel ricordare agli organi ispettivi di prestare particolare attenzione agli accordi sindacali che presentino una riduzione superiore al 50% dell’orario a tempo pieno, conclude che le schede per la determinazione del contributo devono essere opportunamente rideterminate rispetto alla quota eccedente l’aliquota che è possibile concedere.
Inoltre, il limite del 50% deve intendersi pro capite al fine di prevenire il rischio di distribuzioni arbitrarie e discriminatorie del ridotto orario di lavoro a carico di taluni dipendenti.
In questo modo, conclude il Ministero del lavoro, viene fornita una sorta di rassicurazione sulla solidità e tenuta dell’azienda, dal momento che la medesima dimostra che può far lavorare tutti con una percentuale di riduzione non superiore, per ciascuno, alla metà del normale orario di lavoro. Questo è conforme alla ratio di questo ammortizzatore sociale che è quello della salvaguardia dei livelli occupazionali.
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