La Corte di Cassazione ha stabilito che l'addestramento professionale non può limitarsi allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo professionale con la supervisione del superiore gerarchico (Cass. sez. lav., 23 gennaio 2003 n. 1006). L'attività formativa, le cui modalità di svolgimento sono graduate in base alla natura delle mansioni, deve essere effettivamente idonea allo scopo del contratto, cioè l'acquisizione delle capacità e dell'esperienza professionale necessarie per la qualifica per cui è stato assunto. Nel caso in cui il giudice di merito rilevi l'assenza della formazione, il contratto dovrà essere inteso come un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, conseguentemente, il termine del rapporto per la scadenza sopravvenuta dovrà essere considerata una forma di licenziamento illegittimo.