L’INPS, con il messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023, ha fornito le nuove modalità operative per il versamento della provvista in unica soluzione, in alternativa al ricorso alla fideiussione, quando si attiva la c.d. isopensione (art.4 L. 92/2012) oppure si ricorre al contratto di espansione (art.41, c. 5-bis D.lgs. 148/2015).

In particolare, spiega l’INPS, per le indennità di espansione, in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.

In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore compreso nel piano di esodo, l’Istituto previdenziale effettua a consuntivo la verifica della congruità dell’importo versato, a garanzia della prestazione, con gli importi effettivamente corrisposti ai lavoratori e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.

Il Messaggio rende noto che il PRAT (Portale prestazioni atipiche) è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo preteso, con conseguente registrazione contabile della provvista versata in unica soluzione.

Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione, il Portale predispone i seguenti documenti economici: la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro, il prospetto di quantificazione e il documento di validazione dell’accordo.

L’INPS precisa che il bonifico per il pagamento della provvista in unica soluzione deve essere effettuato dal datore di lavoro solo dopo la pubblicazione sul Portale della relativa pretesa e, di conseguenza, dopo la validazione da parte della Struttura territoriale della lettera di dichiarazione presentata dallo stesso datore.

Il versamento del bonifico viene trasmesso tramite flusso telematico al Portale che provvede all’abbinamento automatico con l’importo preteso e genera la conseguente registrazione contabile automatizzata.

Se l’importo versato con bonifico è inferiore a quello preteso l’INPS deve contattare il datore di lavoro esodante per richiedere un’integrazione, mentre se è superiore l’eccedenza sarà oggetto di conguaglio a conclusione del piano di esodo. Se, però, tale eccedenza deriva dall’errato versamento con bonifico dell’importo della contribuzione correlata, che invece deve essere versato con modello F24, l’Istituto previdenziale dovrà effettuare gli opportuni storni contabili per imputare correttamente gli importi relativi alla prestazione e alla contribuzione correlata.

Per ogni piano finanziato in unica soluzione, il Portale (lato intranet) espone all’utente gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro a garanzia delle prestazioni e quanto effettivamente erogato nel corso dell’esodo. Non sono esposti e non sono gestiti dal Portale i conguagli relativi alla contribuzione correlata.

L’INPS evidenzia infine dovrà essere effettuato un solo pagamento per il totale importo della contribuzione correlata, relativo a tutto il piano di esodo.