La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23761 del 10 novembre 2009, ha stabilito che, nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato per sostituzione di un lavoratore assente, ai fini della legittimità del termine l'azienda deve provare il c.d. scorrimento.
È vero, infatti, che il lavoratore assunto a termine in sostituzione di un dipendente assente che ha diritto alla conservazione del posto di lavoro non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, visto che la sostituzione  consentita dalla legge n. 230/1962 va intesa nel senso più rispondente alle esigenze dell'azienda, con la conseguente possibilità, per l'imprenditore, di disporre, in seguito all'assenza di un dipendente, l'utilizzazione del personale, compreso quello assunto a tempo determinato, mediante spostamenti interni opportuni, con la realizzazione anche di diverse sostituzioni successive per scorrimento o a catena. Tale possibilità di sostituire il dipendente assente con scorrimento di altro nella posizione di lavoro del dipendente sostituito necessita, però, di una correlazione di tipo causale tra l'attività del sostituto e quella del lavoratore sostituito. In assenza di tale correlazione, l'apposizione del termine per sostituzione del lavoratore assente è illegittima.