E' possibile la proroga dei contratti a termine di lavoratori in mobilità purchè la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi (cassazione 6 marzo 2003 n. 3374). La fattispecie prevista dalla Legge 230/1962 prescinde infatti da ogni riferimento a causa oggettive richieste invece per il contratto di a termine in generale, in quanto richiede esclusivamente un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione e l'iscrizione nelle liste di mobilità). La proroga del termine è possibile senza alcuna giustificazione se la durata complessiva del contratto non è superiore ai 12 mesi.