La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1576 del 26 gennaio 2010, ha stabilito che la mancata indicazione, nel contratto a termine, del lavoratore sostituito non è, di per sé, condizione di illegittimità del contratto, se la realtà d'impresa si presenta complessa ed articolata.
L'apposizione del termine per ragioni sostitutive è, infatti, legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali, l'ambito territoriale i riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.