La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1577 del 26 gennaio 2010, ha stabilito che l'apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima se oltre all'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti sono indicati anche ulteriori elementi che consentano di individuare il numero dei lavoratori da sostituire, se questi ultimi non sono identificati nominativamente.
Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che, nell'ambito di una situazione aziendale complessa, in cui non sia possibile il riferimento sostitutivo ad un singolo lavoratore, l'indicazione delle ragioni sostitutive è, comunque, congrua se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata da elementi ulteriori (quali, l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.