Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un quesito inoltrato dalla Redazione di LF, ha precisato che il datore di lavoro che intende instaurare due contratti a termine con lo stesso dipendente per sostituire due lavoratrici in maternità, non è tenuto ad osservare l’intervallo temporale di 60 ( o 90) giorni al fine di evitare la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il Ministero della lavoro è giunto a questa conclusione partendo dal fatto che l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 (sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo) si configura come lex specialis, in quanto volta a tutelare la maternità, rispetto alle più generiche disposizioni contenute nel DLgs 368/2001.
Più precisamente, in ragione della specialità della norma sopra citata e del fatto che l’attuale Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) non ha inciso affatto su di essa, si deve ritenere che il suddetto art. 4 prevalga sulla disciplina generale del contratto a termine: infatti, trattandosi di contratto a tempo determinato stipulato per sostituire una lavoratrice assente per maternità, alla data dell’effettivo rientro in servizio della lavoratrice sostituita il rapporto di lavoro avrà termine, e non sarà possibile prorogare lo stesso contratto, sorto per quelle specifiche ragioni sostitutive.
Pertanto, il datore di lavoro che intenda assumere, in sostituzione di una dipendente in maternità, lo stesso lavoratore che aveva assunto, in precedenza, con contratto a termine per sostituirne un’altra sempre assente per maternità, potrà farlo senza attendere l’intervallo temporale previsto dal DLgs. n. 368/2001, recentemente modificato dalla L. 92/2012 secondo cui il lavoratore può essere riassunto a tempo determinato trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o 90 giorni dalla scadenza di un contratto superiore a sei mesi. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta che il secondo contratto venga considerato a tempo indeterminato.