È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, il decreto legge 28.6.2019, n. 59, recante “Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020“.

Con particolare riferimento alle fondazioni di cui sopra, si rileva la modifica dell’art. 29 del D.Lgs. 81/2015, con l’inserimento dei commi 3-bis e 3-ter. In virtù della richiamata novella:

  • Fermo restando quanto previsto dall’art. 23 (numero complessivo di contratti a tempo determinato), in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dall’eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 367/1996 e di cui alla L. 310/2003 possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i 48 mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l’obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, la disposizione in commento non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015.
  • La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.