L’INL, con la nota n. 160 del 3 giugno 2020, ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte in sede di conversione in legge dal D.L. 18/2020, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 34/2020.

In materia di licenziamenti collettivi e individuali per GMO, all’art. 46 del D.L. 18/2020, in sede di conversione, è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto”.

Se ne deduce che il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore “assorba” il personale impiegato nell’appalto. Il divieto permane invece in capo all’appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”, per il quale sarà quindi possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti.

In materia di contratti a termine, l’art. 93 del D.L. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le condizioni di cui all’art. 19, c. 1, del D.Lgs. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020.

Ai fini della proroga o del rinnovo “acausale” di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione:

- il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono, pertanto, esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);

- il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.

Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19, c. 1, del D.Lgs. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.