Il Ministero del lavoro, con la circolare 3/10/2019 n.17, ha reso noto che dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno, verrà messo a disposizione per tutte le imprese interessate a fruire delle riduzioni contributive previste dal Decreto interministeriale n. 278/2019 per i contratti di solidarietà stipulati a norma del DL 726/1984 (L. 726/1984) e del D.Lgs. 148/2015, l'applicativo web "sgravicdsonline".

L'accesso al nuovo applicativo potrà avvenire utilizzando le credenziali del sistema "cliclavoro", ottenibili, nel caso non ancora in possesso, attraverso la consueta procedura online; oppure utilizzando le credenziali SPID, rilasciate da uno dei gestori autorizzati dall'AGID. (https://www.spid.gov.it/).

Per ogni impresa, saranno messi a disposizione i propri macro-dati delle pratiche presenti nel sistema "CIGS on-line", conseguenti ai contratti di solidarietà stipulati.

In tale applicativo sarà possibile compilare l'istanza, completa di elenco nominativo dei lavoratori interessati, contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%, nonché di numero e data della marca da bollo che sarà mantenuta agli atti dall'istante.

Il sistema rilascerà un modulo istanza compilato con i dati dell'impresa e completo di un codice comunicazione. Detta procedura sarà l'unica ammessa per la compilazione delle istanze di decontribuzione da parte delle imprese. Non sarà ammessa altra modulistica.

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, potrà essere presentata esclusivamente attraverso il nuovo applicativo, seguendo le istruzioni in esso indicate, non essendo più ammesso l'invio a mezzo PEC.

Il Ministero del lavoro ribadisce che l’impresa deve dichiarare nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”.

L’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza.