Contratti di solidarietà: nei cambi di appalto ricominciano a decorrere i termini
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 1 dell’8 febbraio 2019, ha chiarito che, in caso di successione nell’appalto, l’impresa subentrante può accedere all’ammortizzatore sociale per il personale transitato dall’azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l’impresa subentrante.
In particolare, qualora intervenga un cambio di appalto, nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l’azienda subentrante per usufruire del beneficio è tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva. In tale evenienza, le Entrate ritengono che il conteggio dei mesi di CIGO o CIGS fruiti sia riferito esclusivamente all’impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate.
In proposito, è utile ricordare che l’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 148/2015 prevede che, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, “presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione”. Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che nell’ipotesi di cambio appalto nei confronti dei lavoratori transitati al nuovo datore di lavoro, i 90 giorni si calcolano tenendo anche conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata.
Tenuto anche conto che la finalità della disposizione in esame è quella di assicurare misure di sostegno in caso di eccedenze di personale, si evince come il legislatore abbia inteso affermare il principio secondo cui il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale debba essere riferito al nuovo soggetto richiedente.
Si può quindi concludere, in relazione al quesito in esame, che in caso di cambio appalto il periodo massimo a disposizione previsto dal D.Lgs. 148/2015 cominci a decorrere ex novo per l’azienda subentrante.
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