L’INPS, con il messaggio n. 2732 del 17 luglio 2019, ha comunicato che le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018, sono state ammesse a fruire dello sgravio contributivo.

La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura territoriale competente – accertata, sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e ss.mm.ii. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. n. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015, anno 2017”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 ottobre 2019.