Il Ministero dello Sviluppo, con la nota prot. n. 23331 del 28 gennaio 2020, ha fornito chiarimenti in materia di partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete, con particolare riferimento a: «1. rete costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese; 2. rete "mista" costituita tra professionisti iscritti all'Albo ma imprese e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali».

In merito, il dicastero ha chiarito che l’espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata superata con l’entrata in vigore della L. 81/2018 che, all’art. 12, c. 3, afferma: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del DL 5/2009 (L. 33/2009), con accesso alle relative provvidenze in materia».

Ne consegue che il legislatore ammette che i soggetti di cui all’art. 1 della legge 81/2018, con esclusione dunque delle imprese e dei piccoli imprenditori, possano costituire reti e partecipare a contratti di rete misti. Con la prima accezione si prevede la possibilità di creare reti “pure” di professionisti (cioè quanto evidenziato con il quesito n. 1), con la seconda reti miste, in cui ai lavoratori autonomi possano affiancarsi imprese (caso n. 2 prospettato nel quesito).