L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75E del 21 giugno 2017, ha fornito chiarimenti in ordine agli aspetti fiscali relativi al contratto di rete agricolo.

Innanzi tutto, è opportuno ribadire che l’acquisto a titolo originario della produzione agricola è subordinato alle seguenti condizioni:

- che tutti i singoli retisti svolgano attività agricole di base e che le eventuali attività connesse, non solo non risultino prevalenti, ma siano legate alle prime da un rapporto di stretta complementarietà (ad esempio, non sarà configurabile tale tipologia di rete, nel caso in cui vi siano produttori di uva ed uno faccia esclusivamente trasformazione);

- che la messa in comune dei terreni sia obbligatoria e che sia significativa per tutti i partecipanti alla rete;

- che la partecipazione al conseguimento dell’obiettivo comune, mediante divisione della medesima tipologia di prodotto, si realizzi mediante apporti equivalenti e condivisione dei mezzi umani e tecnici, che siano proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze;

- che la divisione della produzione tra i retisti avvenga in maniera proporzionata al valore del contributo che ciascun partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;

- che i prodotti oggetto di divisione non vengano successivamente ceduti tra i retisti, dal momento che la ratio di tale tipologia di rete è il fatto che essa è finalizzata alla produzione.

Solo al ricorrere delle predette condizioni, ai fini IVA, la ripartizione della produzione agricola tra i retisti, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario, secondo le quote determinate nel contratto di rete, non produce effetti traslativi tra le imprese contraenti. Ne deriva, altresì, che anche le operazioni poste in essere al fine della realizzazione della menzionata produzione agricola non assumono rilevanza ai fini dell’imposta in esame.

Per quanto concerne l’ulteriore quesito relativo all’applicabilità del regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/1972, si ritiene che dopo la divisione, poiché i prodotti sono acquistati a titolo originario, il singolo retista, in regime speciale, che cede a terzi i propri prodotti, potrà continuare ad applicare le percentuali di compensazione.

Diversamente, nel caso in cui, oltre al contratto di rete agricolo, le imprese agricole costituiscano una rete finalizzata alla vendita o diano comunque mandato ad una capofila per vendere i prodotti a terzi, qualora la capofila sia in regime speciale, la stessa potrà correttamente applicare le percentuali di compensazione solo ed esclusivamente in relazione ai propri prodotti.

Per quanto concerne le imposte dirette, il contratto di rete agricolo può essere ricondotto - nei confronti dei soggetti che determinano il reddito agrario ex art. 32 del TUIR - nell’ambito dell’art. 33, comma 2, del TUIR medesimo, il quale stabilisce che “Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza (...)”.