Contratti part time e detassazione degli straordinari
A cura della redazione

Con la circolare n. 59 del 22/10/2008, l'Agenzia delle entrate, congiuntamente con il Ministero del lavoro, ha precisato che, con riguardo ai contratti part-time stipulati prima dell'entrata in vigore del DL 93/2008 (convertito in L. 126/2008), la parziale detassazione trova applicazione unicamente con riferimento all'ipotesi riferite alle ore supplementari e alle clausole elastiche. Mentre, l'imposta sostitutiva trova applicazione nei confronti di tutti i part-time (anche a quelli instaurati o trasformati dal 29-5-2008) relativamente alle prestazioni di lavoro straordinario ed erogazioni legate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altre erogazioni premiali.
Tra gli emolumenti che possono essere ricompresi nell'imponibile dell'imposta sostitutiva (massimo fino a euro 3.000) vi rientrano, secondo la circolare 59/2008, anche quelli derivanti dall'applicazione delle clausole flessibili ove integrano le condizioni di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.
A tal proposito la circolare 59/2008 ha precisato che l'ammontare interessato dalla parziale detassazione è rappresentato dal valore corrispondente alle ore che si situano al di fuori dalla collocazione oraria concordata nel contratto.
L'esempio contenuto nella circolare evidenzia, in pratica, detto concetto, nel seguente modo:
- Orario di lavoro concordato: dalle ore 9,00 alle ore 13,00
- Orario di lavoro dopo l'applicazione della clausola flessibile: dalla 8,00 alle 12,00
- L'ammontare da assoggettare all'imposta sostitutiva del 10% è quello derivante dalla retribuzione oraria moltiplicata per il numero delle ore "ricollocate", nell'esempio in questione, nella fascia dalle ore 8,00 alle ore 9,00
Dall'analisi del predetto esempio, deriva che nell'ipotesi in cui tutte le ore concordate in contratto vengano ricollocate in una fascia di orario diversa, l'intera retribuzione (entro il limite di euro 3.000) potrebbe confluire nell'imponibile per l'imposta sostitutiva.
Esempio:
- Orario di lavoro concordato 14,00 - 18,00
- Orario di lavoro derivante dall'applicazione della clausola flessibile: 9,00 - 13,00
- L'intera retribuzione corrisposta potrebbe essere interessata dall'agevolazione fiscale, in quanto le ore derivanti dalla flessibilità sono state ricollocate al di fuori dell'orario concordato in contratto.
Al verificarsi della predetta ipotesi occorrerà anche effettuare un'attenta analisi sulla convenienza o meno dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, in quanto, applicando quest'ultima, il lavoratore potrebbe non riuscire ad utilizzare interamente le detrazioni d'imposta (che spesso nei part-time azzerano l'IRPEF).
Si ricorda che la circolare 49/2008, ha altresì precisato che, anche in mancanza di un'espressa rinuncia da parte del lavoratore, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare detta verifica ed applicare il percorso più favorevole portandolo a conoscenza del dipendente.
Per comprendere meglio la considerazione sopra esposta si veda l'esempio sotto riportato.
Esempio Lavoratore part-time assunto il 1'-9-2008 a 15 ore a settimana (37,5% del full-time) orario di lavoro 9,00 - 12,00. La collocazione temporale della prestazione viene spostata (applicazione della clausola flessibile, nel rispetto delle regole previste dal CCNL) al pomeriggio 13,00 - 16,00 a decorrere dal mese di novembre e fino al 31-12-2008. Lo stipendio mensile a tempo pieno da riproporzionare euro 1.300,00 Contribuzione IVS 9,19% | |
A) Applicazione del beneficio dell'imposta sostitutiva (valori in euro) A.1) retribuzione per IRPEF · Mesi di Settembre e Ottobre · Tredicesima Totale retribuzione · Contributi previdenziali 9,19% · Retribuzione Imponibile IRPEF · Imposta lorda · Detrazioni lavoro dipendente (valore minimo assegnabile) IRPEF dovuta Addizionali regionale e comunale dovute A.2) Retribuzione per imposta sostitutiva 10% · Mesi di Novembre e Dicembre · Contributi previdenziali 9,19% Imponibile per imposta sostitutiva · Imposta sostitutiva 10% |
975,00 162,50 1.137,50 104,54 1.032,96 237,58 690,00 0,00 0,00 975,00 89,60 885,40 88,54 |
B) Ipotesi di esclusione del beneficio dell'imposta sostitutiva (valori in euro) B.1) Retribuzione per IRPEF · Mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, e Dicembre · Tredicesima Totale retribuzione · Contributi previdenziali 9,19% Retribuzione Imponibile IRPEF · Irpef lorda · Detrazioni lavoro dipendente (valore minimo assegnabile) IRPEF dovuta · Addizionali regionale e comunale dovute Conclusioni Nel caso prospettato il lavoratore ha convenienza a non applicare l'imposta sostitutiva |
1.950,00 162,50 2.112,50 194,14 1.918,36 441,22 690,00 0,00 0,00 |
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