Il Ministero del lavoro, con la circolare 14/11/2014 n.28 ha rivisto le istruzioni diramate inizialmente con la precedente circolare 26/2014 con cui sono state fornite precisazioni ed indicazioni operative per fruire del contributo di cui all’art. 5, cc. 5 e 8 del DL 148/1993 (L. 236/1993) riconosciuto alle imprese che ricorrono ai contratti di solidarietà.

I datori di lavoro che possono ottenere il citato contributo, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la Formazione, sono:

- Le imprese con oltre 15 dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione del DL 726/1984 (L. 863/1984), che non hanno avviato la procedura di mobilità o, se non ne ricorrono i presupposti, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per GMO;

- Le imprese non superiori a 15 dipendenti, ma con almeno 2 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione del DL 726/1984 (L. 863/1984);

- Le imprese alberghiere nonché le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, con almeno due dipendenti, che presentano gravi crisi occupazionali;

- Le imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali. 

Un passaggio importante della circolare 28/2014 è quello che affronta la questione dello svolgimento di attività lavorative durante le ore di astensione dal lavoro. Secondo il Ministero questo è possibile purché sussistano cumulativamente tutte le seguenti condizioni: necessità di adibire il lavoratore, nell’ambito dei processi di riorganizzazione o ristrutturazione, a compiti o mansioni differenti da quelli cui era adibito o, se adibito ai medesimi compiti, sia previsto l’utilizzo di nuove apparecchiature, esistenza di un progetto formativo che preveda una coerente combinazione tra aspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni o all’utilizzo di nuove apparecchiature, presenza, nel momento della formazione, di un tutor, un istruttore o altra figura analoga.

Il Ministero del lavoro ribadisce, in analogia con gli altri ammortizzatori sociali, che i dipendenti interessati al contratto di solidarietà devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell’inizio del regime di solidarietà. L’anzianità aziendale tiene conto di periodi svolti presso datori di lavoro differenti a seguito di trasferimento d’azienda oppure di successione negli appalti.

Il regime della solidarietà trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori a termine, di quelli assunti con contratto di inserimento e degli apprendisti, ma non può eccedere la durata del rapporto di lavoro. In caso di apprendistato è inoltre necessario che la riduzione di orario non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

In caso di imprese artigiane, il contributo viene erogato solo se i lavoratori con orario ridotto percepiscono, a carico dei fondi bilaterali, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori. 

Per quanto riguarda la durata, la circolare 28/2014 ricorda che dopo l’utilizzo continuativo della solidarietà per 24 mesi, l’interruzione necessaria non dovrà essere inferiore a un mese. Trascorso il biennio e il periodo di interruzione è possibile proseguire la solidarietà di altri 12 mesi, nell’arco del quinquennio, purchè sia preceduta, per le aziende con oltre 15 dipendenti, dalla riapertura delle procedure di mobilità. 

Poiché il contratto di solidarietà è caratterizzato dalla compensazione di due interessi, da un lato l’esigenza di salvaguardare la continuità dell’attività aziendale e dall’altro il mantenimento per il lavoratore di un adeguato livello retributivo, il Ministero ritiene che la riduzione dell’orario di lavoro è congrua quando la stessa non sia superiore al 60% per singolo lavoratore dell’orario contrattuale su base annua.

Se il contratto di solidarietà interessa più unità produttive, il citato limite deve essere valutato per ciascuna unità produttiva interessata dall'ammortizzatore sociale.

Per ottenere il contributo di solidarietà l’impresa interessata deve inoltrare apposita istanza in duplice copia alla DTL territorialmente competente che dovrà vagliare le istanze seguendo l’ordine cronologico di protocollazione. 

Durante il regime di solidarietà l’impresa non può mettere in mobilità o licenziare, salvo per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà sia quelli non interessati dall'ammortizzatore sociale. Se ciò dovesse verificarsi l’azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione ai dipendenti licenziati, anche se anticipata agli stessi.