Contratti di solidarietà: il richiamo in servizio è slegato dall'eccezionalità e dall'urgenza
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota prot. 16 gennaio 2012 n. 621, ha precisato che nei contratti di solidarietà può essere stabilito il richiamo in servizio dei lavoratori anche se non ricorrono situazioni caratterizzate dall’eccezionalità e dall’urgenza.
La nota ministeriale risponde ad un quesito inoltrato dalle DTL (ex DPL) in merito alla corretta interpretazione dell’art. 5, c.10 del DL 148/1993, in materia di contratti di solidarietà, secondo cui l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l’orario ridotto determinato dal predetto contratto.
Nel concetto di “temporanee esigenze di maggior lavoro” deve farsi rientrare una normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell’azienda, faccia sorgere l’esigenza di una maggiore prestazione di lavoro, al fine di rispondere alle richieste del mercato in maniera tempestiva per recuperare la necessaria competitività aziendale.
Non necessariamente rientra in questi casi di eccezionalità ed urgenza l’eventuale previsione nel contratto di solidarietà del richiamo in servizio dei lavoratori.
Prestazioni straordinarie richieste ai lavoratori in solidarietà, oltre il normale orario di lavoro, devono invece essere giustificate da particolari ed eccezionali esigenze derivanti dalla tipologia dell’impresa o del lavoro che viene svolto, così come già precisato in passato dallo stesso Ministero del lavoro (Circ. 20/2004).
In ogni caso, conclude la nota ministeriale, tutte le prestazioni rese oltre l’orario di lavoro ridotto per effetto del contratto di solidarietà, siano esse ordinarie o straordinarie, danno luogo ad una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale con il conseguente pagamento dei contributi ordinari e della retribuzione da parte dell’azienda.
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