Il Ministero del Lavoro, con decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009 (G.U. 3 agosto 2009 n. 178), ha provveduto a ridisciplinare le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (imprese soggette alla CIGS), che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.
Il Ministero chiarisce che possono far ricorso al contratto di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia, alle condizioni rispettivamente previste dall'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dall'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
La suddetta integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
 Il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel suddetto contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente.
Il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.
Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. Il contratto è considerato idoneo a proseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. Può essere autorizzato il pagamento diretto con le stesse modalità previste per la CIGS. Dal 3.8.2009 non risultano più operative le disposizioni dei DDMM 20.8.2002 e 16.9.2003.