Contratti di solidarietà: al via la fruizione dello sgravio contributivo
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 66 del 20 maggio 2024, ha fornito le indicazioni operative mediante le quali i datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà, possono fruire dello sgravio contributivo pari al 35% riconosciuto dal DL 510/1996 (L. 608/1996), a valere sulle risorse del 2022, per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per un periodo non superiore a 24 mesi, nel quinquennio mobile.
Più precisamente, per l’anno 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
L’INPS ricorda che il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Pertanto, la fruizione della riduzione contributiva di cui al decreto-legge n. 510/1996 spetta alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2023.
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, l’INPS precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello contrattuale.
L’applicazione del beneficio in esame rimane subordinata all’osservanza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Il beneficio contributivo è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.
Tuttavia, è cumulabile con l’esonero contributivo, denominato “Decontribuzione Sud”.
Per fruire dello sgravio mediante conguaglio con il sistema Uniemens è stato istituito il nuovo codice L991.
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