L’ANCL, il 23 settembre 2015, ha inoltrato al Ministero del lavoro un interpello con il quale ha chiesto delucidazioni in merito alla corretta portata derogatoria dei contratti di prossimità previsti dall’art. 8 del DL 138/2011.

In particolare al Ministero del lavoro è stato chiesto se i livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità costituiscono imponibile contributivo anche in deroga ai minimali contributivi di cui all’art. 1 DL 338/1989.

Il problema nasce perché i contratti di prossimità, pur non potendo derogare sul piano retributivo quanto previsto dai CCNL (la retribuzione infatti non rientra nell’elenco tassativo delle materie individuate dall’art. 8 del DL 138/2011), possono incidere sulla retribuzione indirettamente, intervenendo sull’orario di lavoro o sugli inquadramenti. 

Secondo i CDL il contratto di prossimità, nelle materie per le quali è stato dotato del potere derogatorio rispetto al CCNL, fissa il livello retributivo da utilizzare come base imponibile ai fini contributivo/previdenziali. Ciò naturalmente nel rispetto del minimale fissato dall’INPS in via amministrativa ai sensi dell’art. 1 del DL 338/1989 la cui funzione è proprio quella di stabilire un limite invalicabile per la contrattazione collettiva. 

Altra questione sulla quale è stato chiesto l’intervento ministeriale riguarda le agevolazioni contributive. Più precisamente, se viene rispettato il contratto di prossimità, che deroga il CCNL, si considerano comunque soddisfatte le condizioni per accedere alle agevolazioni contributive condizionate al rispetto del CCNL medesimo?

Secondo i CDL, rispettare le clausole del contratto di prossimità non implica una violazione del CCNL (anche se quest’ultimo viene derogato) con conseguente perdita delle agevolazioni contributive di qualsiasi genere. 

Infatti se da un lato l’art. 6, c.9 del DL 338/1989 prevede tra le condizioni per fruire delle medesime agevolazioni il pagamento delle retribuzioni contrattuali e il versamento dei relativi contributi, dall’altro lato la deroga al CCNL da parte dei contratti di prossimità deriva direttamente dal DL 138/2011, che non si può ritenere integri un inadempimento. 

I CDL concludono che sarebbe assurdo e contradditorio con la ratio stessa dell’art. 8 del DL 138/2011, ritenere che le aziende che accedono alla contrattazione di prossimità per fronteggiare periodi di crisi o particolari investimenti, da un lato venissero agevolate in termini di possibilità di deroga a determinati istituti contrattuali e dall’altro venissero penalizzate e sanzionate con la perdita delle agevolazioni contributive.