Contratti collettivi: la disdetta può avvenire oralmente
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2600 del 2 febbraio 2018, ha stabilito che, in mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto.
Tale libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessivi, come il recesso unilaterale ex articolo 1373 c.c.
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