Contratti a chiamata: valido l'accordo aziendale
A cura della redazione
Durante il convegno del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e della Fondazione studi, del 10 Aprile 2008, il Ministro del Lavoro Cesare Damiano, ha chiarito la portata del comma 47 delle legge 247/07 (protocollo Welfare), recante abrogazione dal 1.1.2008 dei contratti a chiamata introdotti dalla Legge Biagi e introduzione di particolari contratti discontinui nei settori turismo e spettacolo, da attuarsi attraverso la contrattazione collettiva.
In particolare il Ministro ha sottolineato che i nuovi contratti a chiamata, da regolamentare collettivamente, possono essere attuati anche mediante accordi collettivi di carattere aziendale (contrattazione di secondo livello) purché stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. E' pertanto sufficiente un accordo aziendale, di secondo livello e non solo nazionale, per stipulare nuovi contratti a chiamata utili per contrastare il lavoro sommerso nei settori turismo e spettacolo.
Queste le parole del Ministro: "Non sono contrario all'idea di affidare alla contrattazione aziendale la regolamentazione del lavoro intermittente. Le leggi sul lavoro non possono invadere l'autonomia delle parti sociali".
Manca ancora una normativa ufficiale di riferimento in relazione a quanto sopra descritto.
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