Contrattazione di secondo livello e sgravio contributivo: è on line la procedura
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 16214 del 18 giugno 2010, ha comunicato che, dalle ore 15.00 del 21 giugno alle ore 23.00 dell’11 luglio 2010, potranno essere trasmesse via internet le domande utili a richiedere lo sgravio contributivo per l’anno 2009 relativo all’incentivazione della contrattazione di secondo livello.
L'applicazione è disponibile tra i Servizi per Aziende e Consulenti, all'interno della sezione Servizi on line del sito www.inps.it.
Sono autorizzati all'utilizzo dell'applicazione gli utenti abilitati alla trasmissione dei flussi DM/UNIEMENS o dei DMAG.
L’Istituto puntualizza, tra l’altro, quanto segue:
- il beneficio segue una logica di "cassa" con la conseguenza che potranno essere proposte domande con esclusivo riferimento ad importi - collegati alla contrattazione di secondo livello - corrisposti nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2009;
- nei casi in cui si debba fare riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2009, vanno proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali;
- laddove, nel corso del 2009, sia stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro il 2008, ai fini della richiesta di sgravio, dovrà essere valorizzato il flag relativo all'ultrattività del contratto;
- nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, incorporazione) - che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - con estinzione del soggetto incorporato, le richieste di sgravio dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro subentrante; ai fini della determinazione del tetto (2,25%) entro il quale richiedere il beneficio, occorrerà fare riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell'anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate dal precedente datore di lavoro;
- le aziende - che, nel corso del 2009, hanno provveduto a corrispondere premi rientranti nel campo di applicazione del beneficio e che, nelle more, hanno sospeso/cessato l'attività - potranno, comunque, richiedere l'incentivo;
- con riferimento ai lavoratori nei cui confronti operano le disposizioni di cui alla legge n. 335/1995 in materia di massimale annuo contributivo e pensionabile, la retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% - entro cui può operare lo sgravio - trova il suo limite nel massimale medesimo;
- le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dell'accesso allo sgravio, dovranno fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Le richieste di sgravio riferite ai lavoratori somministrati dovranno essere proposte esclusivamente dalle imprese di somministrazione a cui carico l'articolo 25 del D.Lgs. n. 276/2003, pone gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- l'indirizzo email del datore di lavoro è un campo obbligatorio e, quindi, deve essere obbligatoriamente inserito sia nella domanda inviate tramite form on line che con file XML;
- nella domande inviate tramite file XML, per lo sgravio del datore di lavoro e lo sgravio del lavoratore, non deve essere indicato il numero dei lavoratori.
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