Sulla G.U. n. 240/2017 è stato pubblicato il D.Lgs. 15/09/2017 n.147 che a decorrere dal 1° gennaio 2018 prevede l’istituzione del Reddito di inclusione (REI), quale misura unica a livello nazionale, di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Il REI è articolato in due componenti: un beneficio economico e un progetto personalizzato ed è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del REI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Il beneficio economico del REI è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 riparametrato sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell’ISEE. Ad esempio per un nucleo di 4 persone è di 7.380 euro.

Il REI è richiesto presso i punti per l’accesso ovvero presso altra struttura identificata dai Comuni sulla base di un apposito modulo di domanda predisposto dall’INPS. Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Le erogazioni sono disposte mensilmente. Il beneficio è erogato tramite la Carta Acquisti ridenominata Carta REI. A quest’ultima possono essere associate specifiche agevolazioni e servizi definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro.

Il progetto personalizzato individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare, gli obiettivi generali ed i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, i sostegni di cui il nucleo familiare necessità, oltre al beneficio economico e gli impegni a svolgere specifiche attività cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

I componenti il nucleo familiare beneficiario del REI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato.

La mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, da parte anche di uno solo dei componenti il nucleo familiare trova applicazione la decurtazione di un quarto della mensilità del beneficio economico REI (in caso di prima mancata presentazione); la decurtazione sale a una mensilità (in caso di seconda mancata presentazione) a cui segue la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Si ricorda infine che a decorrere dal 1° gennaio 2018 non verranno più riconosciute le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà: SIA e ASDI.

Poiché il SIA è concesso ogni due mesi per le domande presentate nel bimestre precedente, a decorrere dal 1° novembre 2017 la richiesta per questo trattamento non potrà più essere proposta. Coloro che stanno già beneficiando del SIA continueranno a percepire il relativo beneficio economico per tutta la durata e secondo le modalità previste. Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI.

Invece, per quanto riguarda l'ASDI, la domanda potrà essere presentata fino al 30 gennaio 2018 per coloro che abbiano terminato la NASPI entro il 31 dicembre di quest'anno.