Contrasto all’immigrazione irregolare e decreto flussi triennale
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 104/2023 è stata pubblicata la Legge 5/05/2023 n.50, di conversione del DL 20/2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi d’ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.
Di seguito evidenziamo le novità che la Legge 50/2023 di conversione ha appostato al testo del Decreto Legge approvato ad inizio marzo u.s.
Riguardo al decreto flussi triennale, per il periodo 2023-2025, la Legge di conversione (art.1, c. 5-bis) prevede che nei DPCM possano essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. Per questi ultimi, l’art. 3 della L. 50/2023, consente l’ingresso anche al di fuori delle quote, ma solo se il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero avviene per completare le attività di istruzione e formazione organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.
Rimanendo in tema di ingressi particolari, l’art.3 prevede, per gli anni 2023 e 2024, la possibilità di applicazione di specifici modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, concordato da organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), o da articolazioni territoriali o di categoria delle stesse organizzazioni con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione. Questi lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi al lavoro al di fuori del decreto flussi, entro 3 mesi dalla conclusione del corso.
Inoltre, viene previsto all’art. 1, c. 5-ter che, al di fuori delle quote, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. Questa disposizione si aggiunge a quella già presente nel T.U. immigrazione (art. 21, c. 5) che riserva quote d’ingresso ai cittadini stranieri provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto o stiano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
La Legge 50/2023 interviene anche sull’art. 32 del T.U. immigrazione ed in particolare sulle disposizioni che disciplinano la conversione dei permessi di soggiorno per minore età riconosciuto agli stranieri minorenni non accompagnati.
Si ricorda che ai fini dell’accertamento dei presupposti necessari per ottenere la conversione, il comma 1-bis distingue la posizione dei minori non accompagnati da quella dei minorenni che sono affidati ex art. 2 della legge n. 184/1983 o sottoposti a tutela, prevedendo per le due categorie una differente disciplina.
Con il nuovo testo della norma si dispone che il permesso di soggiorno ottenibile dal minore non accompagnato al compimento della maggiore età può essere rilasciato per il periodo massimo di un anno e che la conversione del permesso per minore età in altro permesso di soggiorno è possibile previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente.
L’art. 7 della L. 50/2023 è particolarmente interessante perché fa venir meno il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare, che consentiva poi l’ottenimento di un permesso per protezione speciale.
Inoltre la norma sopprime la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità e il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Viene invece ampliato l’ambito di applicazione per il rilascio del permesso di soggiorno riconosciuto alle vittime di violenza. Più precisamente detto permesso viene rilasciato anche in caso di delitto di induzione al matrimonio previsto dall’art. 558-bis del c.p.
Riguardo ai divieti di espulsione e respingimento viene soppressa la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per protezione speciale, ove ne ricorrano i presupposti, quando sia stata presentata domanda per un’altra tipologia di permesso di soggiorno.
Riguardo al permesso di soggiorno per calamità, il provvedimento legislativo prevede che sia rinnovabile solo per un periodo ulteriore di sei mesi.
La Legge di conversione del DL 20/2023 modifica le condizioni in base alle quali il rientro nel Paese di origine è condizione di cessazione dello status di rifugiato ovvero del godimento della protezione sussidiaria (ai sensi del D.lgs. n. 251 del 2007).
In particolare si prevede che la cessazione dello status di rifugiato ovvero del godimento della protezione sussidiaria risulta rilevante anche il rientro di breve durata nel Paese di origine. Più precisamente anche se quest’ultimo è giustificato da gravi e comprovati motivi, per non perdere lo status tutelato, deve comunque essere per il periodo strettamente necessario.
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