Contrasto al caporalato: sanzionato anche il datore di lavoro
A cura della redazione
La Camera dei Deputati, il 18 ottobre 2016, ha approvato in via definitiva il disegno di legge C 4008 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, già approvato dal Senato della Repubblica nelle scorse settimane, e ridefinisce il reato del c.d. caporalato, ossia l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.
In particolare, il provvedimento, modificando l’art. 603-bis c.p. che già punisce il c.d. caporalato, riscrive la condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, sopprimendo il riferimento allo stato di "necessità" previsto dalla fattispecie vigente. Inoltre viene introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione né il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento).
La nuova norma sanziona anche il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione (ovvero anche - ma non necessariamente - con l'utilizzo di caporalato) con le modalità sopraindicate (ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno).
Tale fattispecie-base del delitto di intermediazione illecita è punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato.
E’ invece prevista la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nel caso in cui la fattispecie del caporalato è caratterizzata dall’esercizio della violenza o della minaccia.
Per quanto riguarda gli indici di sfruttamento, il nuovo articolo 603-bis c.p., vi include anche il pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali.
Viene poi precisato che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi.
Inoltre, sono indici di sfruttamento anche le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie che devono però essere reiterate.
In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.
In relazione alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti, rispetto alla disposizione vigente è stato soppresso l'avverbio particolarmente, con la conseguenza che sono stati ampliati i casi in cui trova applicazione tale condizione-indice.
Non è stata modificata la disposizione relativa alle aggravanti specifiche del reato di caporalato, anch'esse sanzionate con l'aumento della pena da un terzo alla metà. Peraltro, nella terza aggravante specifica è fatto riferimento ai lavoratori "sfruttati" e non più ai lavoratori "intermediati".
Le altre novità del provvedimento sono: l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca; l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta; il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura e il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.
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