Continuità dei trattamenti di integrazione salariale in caso di operazioni societarie
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 1617 del 13 aprile 2016, ha chiarito, con riferimento ai Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, che è possibile proseguire senza soluzione di continuità, nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, trattamenti di integrazione salariale avviati dall’azienda cedente.
La continuazione dei programmi di riduzione/sospensione, in caso di mutamento nella titolarità di un’attività economica verificatosi durante l’erogazione di un trattamento di integrazione salariale per il quale sia previsto, in aggiunta ai requisiti ordinari, l’obbligo della previa stipula di un accordo sindacale, è comunque subordinata all’espletamento, da parte dell’azienda subentrante, dei seguenti adempimenti:
- una manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei suddetti programmi così come precedentemente concordati;
- un nuovo accordo collettivo o alternativamente una comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente accordo.
Le predette indicazioni sono da ritenersi applicabili a tutti i Fondi attualmente vigenti, nonché, limitatamente all’assegno di solidarietà, al Fondo di integrazione salariale.
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