La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7581 del 27 marzo 2018, ha affermato che il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione al lavoratore incolpato la documentazione su cui si basa la contestazione disciplinare, se l’esame dei documenti aziendali è necessario al fine di permettere al lavoratore stesso un’adeguata difesa.

La Corte non ha condiviso quanto prospettato dal datore di lavoro, secondo cui il diritto del lavoratore di accedere ai documenti può essere limitato solo alle ipotesi in cui la contestazione fa riferimento ad atti esterni o, comunque, non sia altrimenti comprensibile.

La pronuncia ribadisce che il diritto di accesso ai documenti nella sede disciplinare non è tutelato dall’art. 7 della L. n. 300/1970, ma il diritto di difesa, dal medesimo articolo tutelato, può rendere necessario l’accesso del dipendente agli atti della procedura disciplinare.

Il fatto da cui ha avuto origine il contenzioso era riferito ad un lavoratore licenziato per aver svolto attività di udienza in qualità di praticante avvocato in più giornate in cui risultava invece presente in servizio o assente per malattia. Il licenziamento era stato dichiarato illegittimo per nullità del procedimento disciplinare, in quanto il datore non aveva messo a disposizione del lavoratore la documentazione da lui richiesta, necessaria per difendersi in quanto i fatti contestati erano risalenti nel tempo e relativi a condotte episodiche. Il lavoratore poteva non ricordare i singoli fatti ed aveva pertanto effettiva necessità di visionare il prospetto presenze.