Il Regolamento riguardante i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, previsto dall'art. 31, comma 1 della L. n° 109/1994 e s. m. e i. nonché dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n° 528/1999, è stato pubblicato, sotto forma di Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, sulla Gazzetta Ufficiale del 21-8-2003, n. 193. Il Capo I del decreto consta di un solo articolo che reca la definizione d'alcune espressioni quali scelte progettuali ed organizzative, procedure, apprestamenti, ecc., nonché la clausola di cedevolezza. Ai sensi della tale clausola la disciplina dettata dal regolamento si applica sino all'entrata in vigore della normativa delle regioni e province autonome che sarà adottata in materia, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale.II Capo Il contiene le disposizioni in merito al piano di sicurezza e di coordinamento.L'art. 22 del D.Lgs. n. 528/99 di modifica del D.Lgs. n. 494/96, rinviava alregolamento previsto dall'art. 31 della legge n. 109/94 e successive modifiche, per la definizione dei contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza. II citato articolo 31, al comma 1, prevedeva l'emanazione di un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili, da elaborare in conformità alle direttive 89/391/CEE (direttiva quadro concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), 92/57/CEE (ottava direttiva particolare - riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e alla relativa normativa nazionale di recepimento.In particolare, la direttiva n. 92/57/CEE, richiedeva dl tener conto, nelle fasi dì elaborazione del progetto dell'opera, di scelte architettoniche e/o organizzative conformi ai principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute previsti dalla direttiva 89/391/CEE, nonché delle interferenze nelle lavorazioni tra i vari operatori, imprese e lavoratori autonomi, presenti in cantiere. Per ottemperare a tale richiesta, sono stati formulati gli articoli 2, 3 e 4, allo scopo di fornire disposizioni univoche per la redazione del PSC, i cui contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (articolo 2, comma 1 dello schema proposto).Sono state individuate, altresì, le misure di coordinamento delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dell'opera, derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni e dall'utilizzazione degli impianti comuni.L'articolo 2 individua i contenuti minimi dei PSC, da redigersi a cura del coordinatore per la progettazione. Si prevede che il piano debba contenere, oltre i dati necessari ad identificare e descrivere l'opera ed individuare i soggetti con compiti di sicurezza, una breve relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive. Sono inoltre individuati ulteriori elementi da indicare nel PSC quali le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, necessari a superare problemi di interferenza tra le lavorazioni, nonché le relative misure di coordinamento, il cronoprogramma dei lavori e la stima dei costi della sicurezza che, come noto, non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.Si dispone poi che il coordinatore per la progettazione indichi nel piano, in funzione della particolarità delle lavorazioni, anche il tipo di procedure integrative e particolareggiate che verranno poi specificate nel piano operativo di sicurezza (POS) di competenza di ciascun'impresa esecutrice. In tal modo si dà attuazione pratica alla disposizione dell'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 494/96, che definisce il POS come il piano complementare di dettaglio del PSC.L'articolo 3 definisce i contenuti minimi del piano per quanto riguarda l'area di cantiere, l'organizzazione dei cantiere stesso, le lavorazioni ed, in particolare, gli elementi essenziali da valutare.L'articolo 4 conclude le disposizioni relative al PSC disciplinando le situazioni di interferenza tra le lavorazioni dovute alla presenza simultanea o successiva di più imprese in cantiere. Pertanto, gli articoli 2, 3 e 4, dettano la disciplina per la redazione del PSC e, dunque, per la valutazione dei rischi e per l'adozione di misure di sicurezza adeguate ai principi delle direttive o unitarie in materia: principi alla luce dei quali il PSC risulta essenziale per la programmazione, l'organizzazione ed il controllo della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.Il Capo III dispone in merito al piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed al piano operativo di sicurezza (POS).Le norme contenute nello schema di regolamento in merito ai citati piani di sicurezza, trovano legittimazione nel succitato art. 31, comma 1 della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 9 della legge n. 415/98, il quale prevede l'emanazione di un regolamento sui piani di sicurezza nei cantieri edili.Lo stesso articolo, al comma 1-bis, obbliga l'appaltatore od il concessionario a redigere, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non è previsto ai sensi del decreto legislativo n. 494/96, ed un piano operativo di sicurezza.II piano di sicurezza sostitutivo, richiesto quindi per il solo settore dei lavori pubblici, deve prendere in considerazione gli stessi elementi dei PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. I contenuti minimi di tale piano sono quelli stabiliti per il piano di sicurezza e di coordinamento.La redazione del POS, è obbligatoria, invece, sia nel settore pubblico che in quello privato ed, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 494/96, va redatto a cura del datore di lavoro di ciascun'impresa esecutrice, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti.La direttiva n. 92/57/CEE, non responsabilizza unicamente i committenti di opere edili o di ingegneria civile, nella gestione della sicurezza in cantiere, ma riconosce anche un ruolo essenziale a tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.Infatti, secondo i principi della succitata direttiva, è necessario estendere ai datori di lavoro talune disposizioni. pertinenti della direttiva 89/655/CEE (seconda direttiva particolare - relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro) e della direttiva 89/656/CEE (terza direttiva particolare - relativa al requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro).Inoltre, il D. Lgs. n. 494/96, individua nel POS, Il documento aziendale di valutazione dei rischi (ex art. 4 del D. Lgs. n. 494/96), che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato.In attuazione è stato formulato l'art. 6, che individua nel POS lo strumento gestibile autonomamente da parte di ciascun'impresa, in riferimento al singolo cantiere interessato, in funzione sia della propria organizzazione interna che della propria dotazione tecnologica; esso deve dare concretezza alle previsioni del PSC, rispetto al quale assume una funzione complementare di dettaglio.Al Capo IV si danno le indicazioni per la stima dei costi della sicurezza.Le disposizioni in merito alla stima di detti costi, contenute nello schema di regolamento proposto, trovano legittimazione nell'art. 22 del D. Lgs.. n. 528/99, di modifica del D. Lgs. n. 494/96 che, come già detto, dispone che i contenuti minimi del PSC e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'art. 31 della legge n. 109/94 e successive modifiche. Questi costi, previsti dall'art.12, comma 1, del D. Lgs, n. 494/96 e dall'art. 31, comma 2, della legge n. 109/94, che sono parte del costo complessivo dell'opera, vanno evidenziati a parte, per escluderli dal ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.Per il legislatore, l'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire che le misure, preventive ed organizzative previste nel PSC, in quanto se ne è stimato il valore economico, scomputandolo dai costi generali, vengano interamente messe in atto, in modo da garantire che i lavori siano svolti con il livello di sicurezza richiesto.Tali disposizioni discendono direttamente dalla ratio della norma comunitaria, secondo la quale "il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili, costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e, pertanto, tale considerazione non può prescindere da valutazioni economiche.Le indicazioni dell'articolo 7 consentono di stimare i costi della sicurezza sia per le opere, pubbliche e private, per le quali è prevista la redazione del PSC, che per tutte le altre opere pubbliche escluse dal predetto obbligo di redazione, nonché in tutti i casi di varianti in corso d'opera.Pertanto, al fine di fornire le indicazioni essenziali per una corretta determinazione dei predetti costi, sì è lasciato invariato il contenuto dell'articolo 7.Il documento si completa con due allegati contenenti degli elenchi indicativi e non esaustivi, utili alla redazione del PSC.L'allegato I esplicita gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture ed i mezzi e servizi di protezione collettiva; l'allegato II contiene, invece, un'elencazione degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere.Conclusivamente si può quindi osservare che il provvedimento in esame nel dettare la disciplina del PSC, del piano di sicurezza sostitutivo (previsto per i casi di appalti pubblici per i quali sia escluso l'obbligo di redazione del PSC) e dei POS, cui sono invece tenute le singole imprese esecutrici, concorre a rendere adeguata la valutazione dei rischi nei cantieri temporanei e mobili e, pertanto, al pieno adattamento dell'ordinamento interno alla citata normativa comunitaria